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Ricorso all'agenzia delle entrate

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AGENZIE DELLE ENTRATE. COME PRESENTARE UN RICORSO TRIBUTARIO
Avete ricevuto un avviso di accertamento fiscale, volete presentare ricorso e non sapete da dove iniziare? Trovanotaio vi spiega cosa fare. Se dopo esservi consigliati con un professionista, in questo caso un commercialista o un avvocato, ritenete che l’accertamento fiscale non è corretto, allora è possibile presentare ricorso presso la commissione tributaria provinciale competente entro 60 giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso deve essere redatto su carta legale e deve contenere, pena l’inammissibilità, i seguenti requisiti:

  1. indicazione della commissione tributaria provinciale cui il ricorso è diretto;
  2. indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale della società o del domicilio eventualmente eletto nonché del codice fiscale;
  3. indicazione dell’ufficio tributario contro il quale si ricorre;
  4. il riferimento dell’atto notificato contro cui si ricorre;
  5. indicazione del provvedimento che si chiede alla commissione tributaria di adottare;
  6. indicazione dei motivi di diritto e di fatto a sostegno della propria domanda;
  7. la firma del ricorrente o del difensore abilitato (nel caso di assistenza tecnica obbligatoria) sia sull’originale che sulla copia del ricorso.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO
Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso deve essere presentato direttamente alla controparte secondo una delle seguenti modalità:
  • notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuarsi osservando le disposizioni del codice di procedura civile;
  • mediante servizio postale nella forma di raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • consegna diretta all’ufficio finanziario o, a seconda dei casi, all’ente locale o al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre.
ASSISTENZA DURANTE IL RICORSO
Il contribuente deve essere assistito da un difensore abilitato, cioè iscritto all’albo professionale della propria categoria. Per quanto riguarda i ricorsi relativi alle tasse comunali, sono abilitati all’assistenza tecnica:
  • gli avvocati;
  • i commercialisti;
  • i ragionieri;
  • i periti commerciali
SOSPENSIONE DELL’ATTO
Nel caso in cui l’accertamento potrebbe causare un danno grave e irreparabile, il contribuente può chiedere alla commissione tributaria provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con un’istanza motivata. La presentazione di tale istanza può essere proposta insieme al ricorso o con un atto. Nel caso in cui l’istanza non venga accolta, il contribuente dovrà provvedere al pagamento degli avvisi notificati. Se invece il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, deve essere rimborsato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per le controversie di valore inferiore a Euro 2.582,28, i ricorsi possono essere proposti direttamente dal contribuente che quindi può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica.
IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
L’appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale invece deve essere proposto presso la Commissione Tributaria Regionale. Il termine per impugnare la sentenza è:
  • 60 giorni se la sentenza è stata notificata dalla parte vittoriosa alla parte soccombente
  • 1 anno in caso di mancata notifica della sentenza, che decorre dal deposito della medesima, in segreteria.
Riassumendo i passi da seguire per la presentazione di un ricorso tributario sono i seguenti:
  1. Proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso deve essere poi notificato all’ufficio che ha emesso l’atto contestato, mediante: consegna diretta; per posta (con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento) o tramite notifica di ufficiale giudiziario;
  2. Entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, il contribuente deve depositare alla Commissione Tributaria Provinciale una copia del ricorso;
  3. Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato a meno che il contribuente non richieda alla commissione la sospensione dell’atto mediante un’apposita istanza nel caso in cui ritiene che dall’atto possa derivargli un danno irreparabile.
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